martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è responsabile penalmente sulla sorveglianza degli interventi da eseguirsi per evitare infortuni ai lavoratori.

 

Sicurezza dei Cantieri

 

 

 

 

Lo stabilisce la Sentenza del 07/04/2014, n. 15484 della Corte di Cassazione.

Veniamo ai fatti, a seguito di un infortunio occorso in un cantiere edile, il successivo ricorso alla Corte di Cassazione,  ha eccepito in particolare, i seguenti principi riportati nella suddetta sentenza e che ribadiamo nei passi salienti al fine di evidenziare oltre le responsabilità anche le precise funzioni di un CSE.

In particolare la sentenza evidenzia che :

“…..nell’ambito di attività lavorative svolte in un cantiere edile, individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi è certamente il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori”

Infatti detta figura risulta essere il ” titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica.”

Come ribadisce la sentenza “…..al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori……..”e pertanto è una figura che ha un compito di alta sorveglianza, di verifica scrupolosa delle lavorazione in atto e soprattutto inerente le lavorazione ad alto potenziale infortunistico.

Pertanto come ribadito dalla Sentenza suddetta ”proprio ai doveri di vigilanza è venuto meno l’odierno ricorrente, laddove egli non ha adeguatamente verificato che i delicati interventi di restauro del complesso conventoniano si svolgessero nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni contenute nello stesso piano di coordinamento. Prescrizioni che prevedevano, prima di qualsiasi intervento sulla struttura muraria, l’esecuzione di precise opere di puntellamelo delle parti interessate ai lavori. Opere rivelatesi, di fatto, insufficienti o addirittura del tutto assenti” per cui il mancato rispetto ha comportato “il crollo parziale della struttura”

Continuando  la sentenza precisa che ” …….l’esclusiva responsabilità di una corretta esecuzione delle opere prevenzionali; al contrario, la posizione di coordinatore per la sicurezza gli imponeva di accertarsi direttamente e costantemente, fin dalla fase iniziale dei lavori di demolizione, che fossero esattamente osservate le modalità d’intervento previste nel piano, dovendosi intendere il concetto, richiamato nel ricorso, di “alta vigilanza”, non in termini di disimpegno del coordinatore rispetto ai doveri di controllo che la legge gli attribuisce e di rimbalzo verso altre figure professionali, bensì di pieno coinvolgimento negli stessi, non in sovrapposizione, ma in aggiunta agli altri soggetti ai quali la legge attribuisce specifiche posizioni di garanzia”.

E termina puntualizzando che Il  Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione”….. avrebbe potuto subito intervenire e pretendere dai responsabili del cantiere la predisposizione delle più corrette modalità di esecuzione dei lavori, rispettose delle prescrizioni di sicurezza, ovvero giungere alla sospensione dei lavori, atteso l’evidente pericolo di crollo al quale le scorrette modalità di esecuzione esponevano i lavoratori”.

Inoltre il compito dello stesso “era anche quello di prevenire i tempi delle lavorazioni, di coordinare la propria presenza con l’avvio degli stessi, per porsi nelle condizioni di verificare preventivamente la corretta esecuzione degli interventi preparatori, e dunque di puntellamento delle parti murarie a rischio di crolli, prima che si fosse dato inizio ai lavori di demolizione delle parti oggetto degli interventi di ristrutturazione”.

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