martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI : le disposizioni urgenti sulla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici?

 

brückenbau

 

 

 

 

Ricordiamo con gli articoli sotto riportati, gli articoli precedenti, in tema di qualificazione di esecutori di lavori pubblici ed in particolare dell’esecuzione delle lavorazioni specialistiche.

In breve, facciamo un riepilogo:

  • Il ricorso dell’ Agi (Associazioni Grandi Imprese) chiedeva che le Imprese Appaltatrici operanti nelle categorie generali, potessero eseguire anche quelle nelle categorie specialistiche, per le quali non erano qualificate;
  • Promulgazione del  D.p.r. 30.10.2013 che in parte accoglie il ricorso presentato dall’Agi.

La conseguenza è stata la mancanza di chiarezza sull’applicazione di detto Decreto che ha comportato un’incertezza sulla redazione dei bandi di gara e dei disciplinari.., incertezza altresì alimentata con la mancata conversione in legge del decreto legge n°151/2013, che rappresentava essere una norma tampone che rimandava di un anno la soluzione per la spinosa questione.

In sostituzione è stato predisposto un nuovo  decreto legge n° 47/2014 che all’articolo 12, propone una soluzione del problema “Qualificazione categorie specialistiche” entro nove mesi dall’entrata in vigore del Detto decreto (30 aprile 2014)

Riportiamo integralmente il testo del D.L. n° 47/2014

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

  1. 1.     Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell’attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107 c 2 e 109 c 2 del regolamento di cui al Dpr 5 ottobre 2010 n° 207 annullate del Dpr 30 ottobre 2013 pubblicato in G.U. 29.11.2013 n° 280con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del predetto Dpr n°207/2010 che, in ragione dell’assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37 comma 11 del D. Lgsvo 163/2006.

Sarà questa una prima soluzione del problema legato alla “Qualificazione delle categorie specialistiche”? Vedremo….nel frattempo Leggi anche i seguenti approfondimenti sulla questione:

 

 

 

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here