Ricordiamo brevemente le puntate precedenti:
– Un ricorso dell’AGI al Presidente della Repubblica sulla questione che le imprese qualificate per le categorie generali possano eseguire lavorazioni anche nelle categorie super-specialistiche (pur non avendo la relativa qualificazione), è stato recepito mediante il D.p.r. 30 ottobre 2013 cosiddetto “Decreto delle qualificazioni” che ha categoricamente esplicitato che l’impresa aggiudicataria di un appalto, se in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, può eseguire le lavorazioni anche nelle categorie specialiste previste nell’appalto stesso, senza quindi dover ricorre al subappalto, o se in fase di gara, alla costituzione di un’ATI.
Ricorderemo anche che il Decreto Legge 151/2013, nel suo testo, aveva derogato gli effetti di tale disposizione fino al 30 settembre 2014, ebbene con la decadenza di detto Decreto Legge 151/2013, non essendo stato convertito in legge, è pertanto definitivamente decaduto.
Successivamente, tale deroga, doveva essere ripresa ed inserita nel Decreto cosidetto “Salva Roma” ovvero il D.L. 16/2014, ma nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale non ve ne è alcuna menzione.
Pertanto è facile dedurre che quanto riportato nel il Dpr 30 ottobre 2013 riprende la sua efficacia.
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