martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: le soglie di sbarramento per le offerte economicamente più vantaggiose

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I bandi di gara ed i relativi disciplinari riguardanti le offerte economicamente più vantaggiose, possono far ricorso a quanto disposto dall’articolo 83 comma 2  del D. Lgs 163/06.

Ovvero, fissare una soglia minima ed inderogabile per i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei disciplinari di gara.

Pertanto, qualora i concorrenti non superino tale soglia, non possono accedere alla fase successiva inerente la valutazione economica.

E’ importante e logico che la Stazione Appaltante che voglia adottare tale requisito della soglia minima, debba fissare materialmente tale coefficiente di sbarramento.

Tale coefficiente deve essere riportato nei documenti di gara, così come deve essere esplicitato in modo chiaro che i concorrenti devono obbligatoriamente conseguire detto punteggio di soglia minima e che qualora il concorrente non arrivi a detto punteggio non si provvederà all’apertura dell’offerta economica del concorrente.

 

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