Una corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, prevede che le disposizioni riguardanti il Piano di Sicurezza e coordinamento “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”.
La Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha puntualizzato quali potrebbero essere i servizi ritenuti essenziali per i quali non potrebbero essere effettuati senza l’obbligo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
Tali servizi sono: l’erogazione di acqua, l’ erogazione di energia elettrica, l’ erogazione di gas e le reti informatiche.