martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: il rifacimento del tetto è qualificato come ristrutturazione pesante

E’ quanto affermato da una Sentenza del Tar del Lazio n. 8667 del 19/10/2012.

A quest’ultimo è stato inoltrato un ricorso avverso ad un provvedimento di ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alla sostituzione di un tetto con strutture in ferro e pannelli ondulati in lamiera, con soletta in cemento e con tetto rifinito a terrazza, ma riguardante una preesistente copertura.

Le precedente struttura  era composta di una strutture in ferro ed eternit , tetto ad arco su un capannone in muratura.

Inoltre, c’è stata la chiusura con blocchetti vibro compressi di 4 finestre su detto capannone, di proprietà della ricorrente.

Detta Sentenza, precisa in particolare che detto intervento edilizio, non può certo definirsi un restauro o risanamento conservativo.

Infatti si tratta, secondo la suddetta sentenza, di ristrutturazione edilizia  pesante, essendo stata modificata la tipologia del tetto, non solo per il materiale utilizzato, ma anche e soprattutto perché esso è divenuto una terrazza, mentre quello preesistente era ad arco,inoltre essendo state chiuse quattro finestre,  la conseguenza è stata la modifica dei prospetti.

Pertanto, per la realizzazione degli interventi edilizi, non era sufficiente la denuncia di inizio attività, ma era necessario il permesso a costruire o alternativamente la cosiddetta D.I.A. pesante, per la cui assenza va comminata la demolizione, anche se non con il preavviso di acquisizione gratuita al patrimonio, in caso di inottemperanza.

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