martedì, Luglio 16, 2024

RISERVE DELL’IMPRESA: quando l’Appaltatore rinuncia alle Riserve

Analizzando la problematica inerente l’iscrizione di Riserve da parte dell’Impresa, c’è da porre attenzione alla rinuncia alle stesse fatta dall’Appaltatore.

Succede,  quando quest’ultimo decide di non dar corso alle richieste fatte alla Stazione Appaltante, durante l’esecuzione dell’appalto.

In verità, non accade spesso, ma talvolta, nell’ambito della contrattazione di perizie di variante e di maggiori lavori da realizzare, l’Impresa può volontariamente rinunciare alle richieste oggetto di Riserva.

La modalità oggettiva ed immediata per la rinuncia alle Riserve , è quella in cui, l’Appaltatore non ribadisce le Riserve stesse sul registro di contabilità lavori, all’atto della firma dei futuri Stati di Avanzamento dei Lavori, permettendone cosi, la fisiologica decadenza.

Altro atto, su cui non vanno confermate le riserve a cui si rinuncia, se iscritte all’ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, è il Conto Finale dei Lavori.

Infatti, ricordiamo, che è fondamentale per la conferma delle Riserve, ribadirle nel Conto Finale, perchè, ai sensi del comma 2 dell’art. 201 del D.P.R. 207/2010, se è vero che l’esecutore nel suddetto atto non può iscrivere riserve per oggetto o per importi diversi da quelli nel registro di contabilità e durante lo svolgimento dei lavori, è tenuto però a ribadire la richiesta di riserve  già iscritte fino a quel momento negli atti contabili e per le quali non siano intervenuti accordi bonari, transazioni etc.

Pertanto come dispone il successivo comma 3 dell’art. 201 del D.P.R. 207/2010, se l’Appaltatore firma il Conto Finale senza confermare le domande iscritte nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si intende accettato senza eccezione alcuna.

(Riproduzione Riservata)

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