martedì, Luglio 16, 2024

RISERVE DELL’IMPRESA : quali sono gli atti sui quali è possibile iscrivere le Riserve

In tema di riserve dell’Impresa l’articolo 190 del Regolamento Dpr 207/2010, stabilisce che  in assoluto l’ atto su cui porre eccezioni e riserve è il Registro di Contabilità.

Nel comma 2 dell’articolo 31 (Forma e Contenuto delle Riserve) del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, si afferma che l’iscrizione di riserve deve avvenire, a pena di decadenza,  sul primo atto utile stipulato dall’appaltore, idoneo a riceverle a pena di decadenza.

Considerando che, talvolta, tra i fatti che possono generare riserve (e quindi dare la possibilità di iscrivere riserve) e la firma del registro di contabilità, potrebbe passare un lasso di tempo sostanziale, per cui potrebbe essere il caso, per le Imprese,  di iscrivere le domande e le riserve anche negli altri atti redatti durante l’esecuzione dei lavori.

Vediamo, allora quali sono gli atti sui quali è possibile iscrivere le riserve dell’Impresa, ai sensi della vigente normativa sugli appalti.

  • Ai sensi  del comma 4 dell’articolo 155 del Dpr 207/2010 (differenze riscontrate all’atto della consegna)  è previsto la formulazione di riserve sul verbale di consegna dei lavori,qualora l’appaltatore riscontri difformità sullo stato dei luoghi rispetto a quelli di progetto.
  • Ai sensi dell’articolo 181 comma 3 del Dpr 207/2010, prevede che le liste ed il conto finale sono atti che vanno firmati dall’esecutore (Impresa Appaltatrice), per cui possono essere atti sui quali possono essere iscritte riserve.
  • Ai sensi   dell’articolo 158 comma 8 del Dpr 207/2010 (sospensione e ripresa dei lavori) nel quale è chiaramente indicato che le contestazioni dell’esecutore, sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori.
  • Ai sensi  dell’articolo 199 del Dpr 207/2010 (certificato di ultimazione dei lavori) nel quale si prevede che il direttore dei lavori, in contraddittorio con l’esecutore, redige un verbale di constatazione sullo stato dei lavori , sede anche questa di sottoscrizione di domande o di richiesta di riserve;
  • Il conto finale dove possono essere richiamate le riserve già iscritte nel registro di contabilità, a pena di decadenza delle stesse;
  • Nel certificato di regolare esecuzione o nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo, soltanto limitatamente alle operazioni di collaudo  

(Riproduzione Riservata)

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