martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI : alcuni chiarimenti in tema di applicazione del Regolamento D.P.R. 207/2010

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 4536 del 30.9.12, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione di intervenute modifiche legislative al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, D.P.R. n°207 del  5 ottobre 2012.

Vediamo in breve i chiarimenti proposti:

  • Servizi di Architettura e d’Ingegneria: possibilità per il Rup di dare incarichi diretti per le progettazioni fino a euro 40.000, mentre al di sopra di tale soglia e fino a euro 100.000, è obbligatorio indire una procedura di selezione da espltarsi mediante il prezzo più basso o mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa.Per importi uguali o superiori ai  100.000 euro, vi ge l’obbligo di espletazione della selezione di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  •  Procedure ristrette inerenti servizi o forniture: le Stazioni Appaltanti, nelle procedure negoziate e nei dialoghi competitivi, qualora intendano invitare un numero di candidati superiore al numero previsto nel di bando di gara, possono utilizzare criteri di selezione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 265 comma 1 del Dpr 207/2010, purchè non discriminanti per i concorrenti stessi;
  • Autocertificazione del Durc e degli obblighi contributivi: per importi inferiori ai 20.000 euro nei servizi e forniture, è possibile autocertificare il Durc e tale documento è valido sia per la stipula dei contratti, ma anche per i pagamenti degli stati di avanzamento.
  • La verifica Soa: è ribadita la possibilità per le Imprese di partecipare alle gare di appalto, qualora abbiano già richiesto la verifica triennale alle Soa. Detta richiesta è dimostrabile mediante la stipula di un contratto con tali società, prima della scadenza della validità del certificato relativo.
  • L’Avvalimento per i servizi – tale istituto, previsto dall’articolo 49 comma 1del Codice dei Contratti già per i lavori ,  è applicabile anche ai servizi.

            Il contratto di avvalimento (previsto dall’articolo 88 del Dpr 207/2010)   rappresenta l’elemento essenziale di tale istituto. E’ ammesso anche il subappalto dei servizi che deve essere di importo massimo pari al 30%. E’ammesso, altresì, l’avvalimento parziale utilizzando anche  il subappalto.

Costi della Sicurezza ed utili d’Impresa:  si chiarisce che i costi della sicurezza sono individuati nell’appalto, non sono soggetti a ribasso e quindi non sono gravati dall’ utile d’impresa, mentre sono invece incrementati delle spese generali, in fase di computo metrico estimativo .

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