mercoledì, Gennaio 15, 2025

NUOVO CODICE APPALTI: dal Decreto correttivo nuove regole per la Perizia di Variante

Nuove regole per la Perizia di Variante. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti, ovvero Decreto Legislativo n° 36 del 31.3.2023. Lo stesso, prende il nome di Decreto Legislativo n° 209 del 31.12.2024 dal titolo “ Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31.3.2024 . Lo stesso, come detto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Serie generale. Tra le novità introdotte, vi sono le nuove regole sulle varianti in corso d’opera, riportate all’articolo 42, che modificano in modo sostanziale l’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Infatti il comma 1 alla lettera c) va a definire in modo preciso le motivazioni per le varianti in corso d’opera. Infatti si sostanzia e si chiarisce il concetto delle modifiche che si sono rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto, per circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Vediamo quali sono le motivazioni evidenziate dalla nuova norma:
·         le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
·         gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
·         i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
·         le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»;
Invece non sono considerate sostanziali, le seguenti motivazioni e quindi vanno a riscrivere il vecchio comma 7 dell’articolo 120:
·         non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:
·         se le modifiche assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione o per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
·         se si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
·         se si fanno interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.»;
Inoltre è aggiunto dopo il comma 15 un comma 15-bis, nel quale, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Riportiamo di seguito l’articolo 42 in tema di modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

ART. 42
(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1.    All’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1)        le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2)        gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
3)  i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4)        le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:
a)  si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b)   si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c)   gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.»;
b)  dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».

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