giovedì, Aprile 24, 2025

GARE DI APPALTO: come fare per…..equiparare i CCLN nelle gare di appalto?

Equiparare i CCLN nelle gare di appalto

Equiparare i CCLN nelle gare di appalto. La Stazione Appaltante, è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso Contratto Collettivo del Lavoro (CCNL), garantisca al personale impiegato nell’appalto, tutte le tutele equiparabili, al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, indicato come requisito, nel bando di gara. Il tutto, nasce, da un quesito, posto da una Stazione Appaltante ed un Operatore Economico, che in fase di gara ha indicato mediante una dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il CCNL cooperative sociali, indicato dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, e il CCNL ANINSEI. Lo stesso, era utilizzato dall’Operatore Economico, sia per quanto riguarda le tutele economiche che per quelle normative. Per cui, il quesito è legato all’equivalenza o meno tra i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro diversi da quello indicato nel bando di gara. Da parte sua l’Anac, con Deliberazione n°392 del 30 luglio 2024, ha evidenziato come la Stazione Appaltante, non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale impiegato nell’appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione, deve e necessariamente riportare in oggetto, sia le tutele economiche che quelle normative, in quanto complesso inscindibile. La Stazione Appaltante, è tenuta ad accertare che il CCNL indicato dal concorrente, garantisca lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL, indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
-Retribuzione tabellare annuale: indennità di contingenza; – Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste, pena l’esclusione dalla procedura di gara. La Stazione Appaltante che non intenda conformarsi al parere, comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 dell’articolo 220, del d.lgs. 36/2023,

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