martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: cosa succede se manca la dichiarazione al subappalto, per una categoria non in possesso del concorrente?

manca la dichiarazione al subappalto

Ma cosa succede se manca la dichiarazione al subappalto, per una categoria non in possesso del concorrente? L’evidenza della problematica, purtroppo, per i concorrenti, è spesso ricorrente, ed è stata oggetto della Delibera n° 278 del 5 giugno 2024 dell’Anac, che ha evidenziato come un concorrente deve distinguere il subappalto necessario, rispetto a quello facoltativo. Per questo, l’operatore economico, sfornito dei requisiti di gara, per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara e univoca manifestazione di volontà, circa l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario. Tale delibera, è stata promulgata dall’Anac, a seguito delle doglianze di un concorrente che relativamente alla procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, veniva escluso, dalla suddetta procedura, per non aver espressamente indicato nella propria offerta, la volontà di ricorrere al subappalto, che non era facoltativo ma necessario. Infatti, il concorrente stesso, era sprovvisto del requisito di qualificazione SOA, richiesto per la categoria scorporabile OG 11, in classifica I, ma a qualificazione obbligatoria. Il ricorrente, nei documenti di gara e precisamente nel DGUE, e nella dichiarazione integrativa allegata, aveva dato indicazione di voler ricorrere all’istituto del subappalto, senza alcuna ulteriore specificazione.
A tal proposito, l’Anac, nella sua disamina, ha evidenziato come, il comma 2, lett. a) e b) dell’articolo 1 del 2 Decreto Legge 47/2014, convertito in legge 80/2014, prevede che, qualora l’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali, ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni. Diversamente da tale concetto, è quello relativo alle categorie che non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Queste sono, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207. Queste categorie, sono quelle di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori o singolarmente superiori a 150.000,00 euro e ricadenti nelle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le stesse, devono essere subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Questo tipo di subappalto è necessario, in quanto qualificante o obbligatorio, e differisce, in modo sostanziale dal subappalto facoltativo. E’ chiaro che, con questo nel subappalto qualificante, il concorrente fa affidamento sui requisiti di un’altra impresa, ai fini della legittima partecipazione alla gara, dalla quale, altrimenti, verrebbe escluso per difetto di qualificazione.
Per cui, è chiaro il concetto, nelle gare di appalto, per tutte le categorie di qualificazioni, il cui importo è superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, o s superiori a 150.000,00 euro, se la stessa categoria non è posseduta dal concorrente dovrà essere richiesta necessariamente con l’obbligo di subappaltare ad un operatore, che abbia il requisito richiesto.

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