Roberto Sannasardo – chiede – Buongiorno. Chiedo di sapere se il regolamento previsto dal comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2026 per i casi in cui può essere emesso il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del collaudo, possa essere considerato l’ articolo 28 dell’Allegato II.14 del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023.
Si tratta di lavori eseguiti in vigenza del D.Lgs. 50/2016 ma conclusi dopo l’entrata in vigore del nuovo codice.
Grazie.
EDILBUILD.IT – Risponde – Buongiorno, per quanto riguarda gli appalti è consolidato il concetto secondo cui, viene applicato la normativa e nel suo caso, il Codice dei Contratti vigente all’atto dell’aggiudicazione dell’Appalto. Per cui se dovrà fare un certificato di regolare esecuzione, lo stesso dovrà essere redatto secondo il Codice dei Contratti vigente all’atto dell’aggiuicazione dell’appalto.
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