martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: offerte anomale, il contraddittorio del Rup, è soddisfatto dalla richiesta di giustificazioni

GARE DI APPALTO

Il contraddittorio del Rup, nelle gare di appalto, è soddisfatto dalla richiesta di giustificazioni è quanto emerge da una Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n° 548 del 28.8.2023 Il ricorso in appello ad una Sentenza del Tar era proposto da un concorrente di una procedura di affidamento, che alla richiesta di giustificazioni da parte del Responsabile del Procedimento della procedura valutava la stessa offerta non congrua con la motivazione seguente “nelle giustificazioni trasmesse, non risulta indicato il costo della manodopera (es. squadra tipo per lavori edili) per l’esecuzione dei predetti lavori a misura (…) il costo della manodopera per lavori a misura non previsto nella giustifica, ottenuto applicando il ribasso del 48,11% sull’importo di € 311.054,78 risulta pari a circa € 161.406,32 ammettendo che tale ribasso sia congruo. Tale onere inciderebbe sull’utile di impresa (pari a € 137.080,00), azzerandolo e intaccando financo le spese generali (pari a € 178.800,00)”. Ed ancora, con riferimento ai costi indicati dalla Cooperativa, per materiale di consumo, forniture/attrezzature varie ed oneri di sicurezza, il RUP, concludeva: “tali costi si ritengono non congruenti, trattandosi di un appalto complesso, peraltro della durata di 28 mesi, che necessita di utilizzo di automezzi per il trasporto delle salme tra il cimitero centrale ed i 16 cimiteri sub urbani con conseguente consumo di carburante, manutenzione dei mezzi e della attrezzature, l’uso materiali edili e di altro genere per le tumulazioni, esumazioni, inumazioni, estumulazioni etc, come meglio descritti nei documenti di gara” Pertanto, l’istante era esclusa ed era formulata proposta di aggiudicazione ad altro concorrente. In particolare come riporta la suddetta sentenza “La Stazione appaltante, in particolare, aveva individuato e quantificato i lavori che rientrano nella categoria OG1 (attinenti alla manutenzione o alla ristrutturazione di interventi di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessori) con riferimento ai seguenti lavori: – lavorazioni di manutenzione di opere connesse, complementari e accessorie alle tombe; – lavorazioni di tumulazioni di feretro in tumulo a terra; – chiusura tumulo a tenuta idraulica stagna; – chiusura loculi vuoti dopo estumulazione. Per tali motivazioni, aveva fatto espresso riferimento alla predetta categoria negli elaborati di gara, quali il computo dei lavori, il bando di gara, in relazione alla capacità economica, finanziaria e tecnica, nell’analisi dei prezzi……” e che “………Sicché l’Amministrazione ribadisce che non sarebbero stati indicati nelle giustificazioni i costi per il personale inquadrato nel settore costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, ma soltanto quelli del settore servizi pompe funebri e attività connesse, come invece espressamente richiesto dal bando di gara. Altro elemento carente di giustifiche, sarebbe la mancata indicazione dei mezzi da utilizzare per il trasporto delle salme (furgone trasporto salme) dal cimitero centrale ai 16 cimiteri suburbani; infatti, tali mezzi non risulterebbero fra quelli in dotazione alla società (Omissis). A tale mancanza si sarebbe dovuto sopperire con il costo (notevole) del noleggio di più mezzi e degli autisti, anche nello stesso giorno e, conseguentemente, indicarlo come costo analitico nelle giustificazioni del ribasso offerto…..”e che “….Sul secondo motivo di appello, precisa che nessuna disposizione normativa imporrebbe al responsabile del procedimento, che ha già richiesto le giustificazioni alla ditta interessata, di assegnare un ulteriore termine al ricorrente per integrare o chiarire le deduzioni anteriormente presentate, né per una eventuale convocazione. Ne conseguirebbe l’infondatezza della domanda risarcitoria…” Per cui “……La stazione appaltante, peraltro, come evidenziato dal primo giudice, aveva indicato espressamente l’importo dei lavori, a misura, pari a complessivi € 762.631,55, che si riferiscono evidentemente ai lavori come specificati nella legge di gara. La Cooperativa sociale, che non si occupa di attività edile, ma di servizi cimiteriali ha scelto di applicare il CCNL, che suo dire, aveva l’ambito di applicazione maggiormente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e, pur avendo fatto ricorso all’avvalimento, non ha indicato le prestazioni ed i mezzi dell’impresa ausiliaria che avrebbe utilizzato. Alla luce di siffatte considerazioni, la formulazione dell’offerta in violazione delle regole della gara non gravate, assume essa stessa valenza di effetto distorsivo della concorrenza. La partecipazione alla gara, in un’ipotesi del genere, non può che considerarsi acquiescenza alla legge di gara, non essendo l’impugnazione stata proposta neppure all’esito della procedura, come del resto ribadito nelle stesse difese dell’appellante…” e che “……..Ancora, non trova giustificazione, la valutazione in ordine all’ “utilizzo di automezzi per il trasporto delle salme tra il cimitero centrale ed i 16 cimiteri sub urbani con conseguente consumo di carburante, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, l’uso materiali edili e di altro genere per le tumulazioni, esumazioni, inumazione, estumulazione…..” per cui “…..Ne deriva che le valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta superano l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, proprie del presente sindacato. Più in particolare, può considerarsi quanto segue: – nella relazione e nel computo sono previsti lavori edili di importo pari ad € 762.631,55, così come riportato nell’estratto di computo metrico; – nel bando, al punto III.1.2.2) “Capacità economica, finanziaria e tecnica”, è richiesta l’attestazione SOA OG1 Classifica III; – nell’analisi dei prezzi si prevede l’impiego di manodopera appartenente al settore edile (operaio comune, operaio qualificato) oltre ai materiali come tavelloni e materiali di consumo (cemento, sabbia, ecc,). La stazione appaltante ha ritenuto non congrua l’offerta del costo della manodopera complessivamente determinato in € 1.050.000,00 a cagione della non coerenza dei costi indicati dall’appellante nelle giustificazioni del 4 luglio 2022, determinati dall’utilizzazione di 10 “operatori generici”, 1 autista, 2 amministrativi cimiteriali e 2 addetti alle pulizie (tutti inquadrati nel CCNL pompe funebri) e dalla mancata previsione di costi per operatori edili per la realizzazione dei “lavori a misura” previsti dagli atti di gara che ove considerata avrebbe determinato – applicando il medesimo ribasso percentuale offerto dalla ricorrente- un ulteriore costo di € 161.406,32, che avrebbe azzerato del tutto l’utile d’impressa intaccando altresì anche parte delle spese generali. Detta ragione dell’esclusione è coerente con la lex specialis (e del resto, si torna a ripetere, l’appellante ha dichiarato di non contestare la natura mista dell’appalto)…….”.
Inoltre è riportato che “…..L’offerta è stata redatta non considerando un’attività equivalente a quasi il 25% dell’appalto può quindi legittimamente dubitarsi della congruità dell’offerta nel suo complesso….” E che “……Rispetto ad essi il rup ha affermato che “l’o.e. indica in maniera forfettaria, senza alcuna descrizione analitica, il consumo dei materiali, le forniture/attrezzature varie e gli oneri di sicurezza aziendali esplicitando costi arrotondati, rispettivamente pari a € 50.000, € 80.000 ed € 12.000. Tali costi si ritengono incongruenti, trattandosi di un appalto complesso, peraltro della durata di 28 mesi, che necessita di utilizzo di automezzi per il trasporto delle salme tra il cimitero centrale ed i 16 cimiteri sub urbani con conseguente consumo di carburante, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, l’uso materiali edili e di altro genere per le tumulazioni, esumazioni, inumazione, estumulazione”. Inoltre per quanto riguarda il contraddittorio, nella una Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n° 548 del 28.8.2023 si pronuncia come di seguito “ VI – Da ultimo, non ha fondamento normativo, l’auspicato rinnovo del contraddittorio, che appare rispettato dalla richiesta di giustificazioni: invero, come è noto, il procedimento di valutazione di anomalia è scandito nella richiesta di giustificazioni e nella risposta del candidato. E tanto è sufficiente a dichiararne l’immunità da mende.; ulteriori interlocuzioni sono solo eventuali, considerata anche la generale necessità di accelerazione che caratterizza la procedura d’appalto….”.

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