martedì, Luglio 16, 2024

BONUS 110% – 90% RISTRUTTURAZIONI: come influiscono le varianti nei lavori per la detrazione finale?

BONUS 110% - 90% RISTRUTTURAZIONI

Ricordiamo che costituiscono varianti al titolo edilizio originario, le eventuali modifiche o integrazioni del progetto iniziale. Per quanto riguarda il Bonus 110% – 90% Ristrutturazioni, le varianti al titolo edilizio originario, in genere sono alla Cila e riguardano, variazioni sostanziali ad i lavori, nonché costituiscono variante anche la variazione dell’impresa o del committente dei lavori nell’esecuzione dei lavori. La circolare n° 13/E del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, aventi per oggetto le “ Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11” al paragrafo 1.1.1, evidenzia che il Bonus 110% – 90% Ristrutturazioni, spetta anche per le spese sostenute sia per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, con il vincolo che ricorrano due requisiti fondamentali:
• Che le spese sostenute per gli interventi trainanti, siano effettuati nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
• Che le spese per gli interventi trainati, siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Per cui, per i lavori oggetto di varianti, si ritiene sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Riportiamo di seguito lo stralcio del al paragrafo 1.1.1 circolare n° 13/E del 13 giugno 2023 in tema di perizie di variante
…..A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori. Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il comma 13-quinquies de lpossano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Qualora con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, il Superbonus spetta con la medesima aliquota anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Al riguardo, con la circolare n. 24/E del 2020, paragrafo 2.2, è stato chiarito che ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (in tal senso anche la circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.2.2). In altri termini, al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023, si ritiene sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge. Ad esempio, nell’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato interventi trainanti entro il 18 novembre 2022 e presentato la CILA prima del 31 dicembre 2022, si può godere della medesima percentuale di detrazione anche per le spese sostenute per i lavori trainati. Con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni richieste dal comma 894, si l’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, questeitiene che in tali ipotesi sia possibile far riferimento alla lettera a) del comma 894 (interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni). Ai fini dell’applicazione delle deroghe in esame è, pertanto, necessario che la CILA riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.”
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