martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: la bocciatura delle istanze di condono nelle aree vincolate

CONDONO EDILIZIO

Le istanze di condono edilizio in area vincolate sono rigettate a meno di casi particolari. E’ quanto evidenzia la Sentenza n° 5578 del 2018 pubblicata in data 11.7.2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
I FATTI: avverso ad una Determinazione Dirigenziale di ROMA CAPITALE un privato, ne contestava l’annullamento. La stessa con la quale competenti uffici comunali, avevano riscontrato con rigetto, una domanda di condono edilizio, inviata nel dicembre 2004 e che riguardava la realizzazione di opere abusive, realizzate negli anni ’80, in assenza di titolo abilitativo su area sottoposta ai vincoli paesaggistico, parziale inedificabilità come da PRG per insistenza di falde idriche.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sentenziato che il ricorso era inammissibile spiegando che “……la predetta legge regionale n. 12/04, espressamente richiamata nel gravato diniego, stabilisce, che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:…b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali….” Ed anche che “il comma 26 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, anche nell’ipotesi di vincolo successivamente apposto, l’ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato). Gli articoli 32 comma 27 d.l. n. 326/03 e 3 l.r. n. 12/04, poi, introducono ulteriori limiti per la condonabilità degli abusi commessi sugli immobili vincolati ma sempre sul presupposto che gli abusi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, unici casi in cui, in via generale, il comma 26 dell’art. 32 d.l. n. 326/03 ammette la sanatoria….” E poi che “l’applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” Per cui “…..Ciò posto, è indubitabile come le opere abusive di cui si verte siano state realizzate su immobile che insiste su di una zona gravata dai vincoli indicati in atti e che le opere abusive non possano essere qualificabili come opere cd. “minori….”.

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