martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: la Cauzione definitiva

La cauzione definitiva viene in genere rilasciata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante in fase di aggiudicazione definitiva dell’Appalto.

La stessa, fa seguito alla cauzione provvisoria prestata dall’Impresa in fase di gara, e la mancata costituzione dell’Appaltatore di tale cauzione, fa si che l’aggiudicazione dell’appalto decada con la conseguenza dell’escussione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva può essere svincolata dall’Impresa Appaltatrice man mano che vengono redatti gli Stati di Avanzamento dei Lavori, la stessa può essere svincolata fino al 75% dell’importo costituito per l’appalto, mentre il restante 25% può essere svincolato solo dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

Vediamo, quale importo, deve garantire la cauzione definitiva: la regola è quella di un importo pari al 10% dell’importo contrattuale.

Detta percentuale, però, si incrementa in termini percentuali, in funzione dei ribassi offerti maggiori al 10%.

Infatti, per ribassi che vanno dal 11% al 20%, l’importo della cauzione, si incrementa di un punto percentuale per ogni punto di ribasso.

Per i ribassi superiori al 20% la percentuale, l’importo della cauzione, si incrementa di  due punti percentuali  per ogni punto di ribasso offerto.

Ma quali sono i requisiti essenziali della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva, deve prevedere la possibile escussione, entro quindici giorni da parte della Stazione Appaltante, a semplice richiesta di quest’ultima.

Essa garantisce, in genere, tutti gli adempimenti contrattuali dell’Appaltatore, siano essi principali o accessori, ovvero tutte le obbligazione verso terzi soggetti, dei propri dipendenti per quanto riguarda gli oneri contributi, retributivi etc.

Le Stazione Appaltanti, hanno il diritto di poter utilizzare tale cauzione per far fronte al pagamento di eventuali lavori non realizzati dall’Appaltatore, dopo una rescissione contrattuale in danno di quest’ultimo.

Possono utilizzarlo, anche per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze di norme e prescrizione dei contratti collettivi, nonché di tutte le leggi e regolamenti che tutelano l’assistenza, l’assicurazione la protezione la sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

(Riproduzione Riservata)

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