martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: il completamento funzionale è fondamentale per i cambi di destinazione d’uso

CONDONO EDILIZIO
CONDONO EDILIZIO

Un cittadino, a seguito di diniego, da parte del comune dove è sito l’immobile oggetto di una richiesta di Condono Edilizio, provvedeva a porre in essere un ricorso al Tar di competenza. In particolare detto cittadino, aveva fatto istanza di sanatoria per un cambio di destinazione d’uso di un immobile che passava da deposito attrezzi agricoli in civile abitazione. Il Comune competente provvedeva a respingere tale istanza di Condono Edilizio, evidenziando che l’intervento non era stato ultimato entro il 31 marzo 2003, data utile per l’accesso al Condono Edilizio. Inoltre, lo stesso Comune, evidenziava e contestava la localizzazione del manufatto all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto. Il Tar respingeva nel 2016 il ricorso, per la non provata data di ultimazione del fabbricato al 31 marzo 2003, oltre quanto previsto per la fascia di rispetto dell’elettrodotto. Tra le altre cose, lo stesso Tar, respingeva altresì il ricorso, perché alla data del 31 marzo 2003, il fabbricato non risultava ancora «abitabile» poiché era ancora sprovvisto degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento, del servizio igienico nonchè dei pavimenti. Il sostanziale chiarimento dato nell’ambito della sentenza è che, dal punto di vista tecnico, mentre per una nuova costruzione il condono prevede che alla data del 31.3.2003 basta aver completato le fondamenta, le murature portanti, i tamponamenti laterali nonché la copertura, per i cambi di destinazione d’uso diventa fondamentale il completamento funzionale e l’idoneità al nuovo uso dell’immobile. Anche nel successivo ricorso al Consiglio di Stato, il ricorso veniva giudicato infondato infondato infatti lo stesso organo nella Sentenza evidenziava:

Ai sensi dell’invocata norma, infatti, «non è ammesso il rilascio del titolo in sanatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera f) dell’Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003»”. E che “………l’istanza di condono veniva presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003 (c.d. terzo condono: normativa di riferimento ai fini della concessione del condono richiesto) e il provvedimento impugnato in primo grado contesta espressamente la violazione dell’art. 32, comma 5, della fonte statale citata, ai sensi del quale «le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003come alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003»”, inoltre “…….In merito alla prova della tempestiva ultimazione delle opere da condonarsi, non può che richiamarsi il pacifico principio per il quale «l’onere della prova dell’ultimazione delle opere da sanare entro i termini di cui all’art. 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ovvero di quelle per cui il condono non è richiesto, perché realizzate legittimamente senza titolo, ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto”. Infatti nella Sentenza veniva rilevato anche che “…Nel caso di specie, tale onere non può considerarsi assolto dall’appellante che si limita ad allegare dichiarazioni rese da conoscenti nel gennaio 2007 (e solo a seguito del preavviso di diniego dell’11 gennaio 2007) che sono inidonee a confutare le risultanze del verbale di accertamento del 14 aprile 2004, con il quale, a distanza di oltre un anno dalla scadenza del temine legale del 31 marzo 2003…” e che

In difetto di tali realizzazioni, il cambio di destinazione ad uso abitativo non può essere assentito non essendo sufficiente, a tali fini, il completamento della struttura edilizia al rustico con ultimazione della copertura e dei tamponamenti. Come, infatti, già raffermato dalla Sezione «con specifico riferimento al condono dell’abusivo mutamento di destinazione d’uso dell’immobile … il completamento funzionale va inteso nel senso che “il manufatto deve essere già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso diverso da quello assentito” entro il termine ultimo fissato dalla legge…”

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