martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE APPALTI: la nuova revisione dei prezzi sarà redatta con gli indici sintetici?

NUOVO CODICE APPALTI
NUOVO CODICE APPALTI

E’ quanto riportato, tra le novità previsto dall’articolo 60 del Nuovo Codice Appalti, che sostituisce la normativa sopraggiunta a seguito della necessità di compensare i prezzi contrattuali degli appalti, a seguito dei consistenti incrementi dei prezzi durante gli anni 20212 e 2022. Si ribadisce al comma 1) la necessità che le Stazioni Appaltanti provvedano ad inserire le clausole della revisione prezzi nella documentazione di gara, addirittura indicato come un obbligo per le stesse. IL comma 3 dell’ articolo 60 del Nuovo Codice Appalti, prevede che il calcolo per le compensazioni, che siano calcolate mediante indici sintetici delle variazioni dei prezzi, a cura dell’Istat, che sono approvati con proprio provvedimento, in assonanza con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo e] il 30 settembre di ogni anno. Per quanto riguarda l’applicazione della norma, sono indicate le modalità di finanziamento negli appalti, degli importi di dette compensazioni. Per questo sono indicati:
• Per il 50% dalle somme a disposizione, ovvero dalle somme accantonate per imprevisti, o tra le somme stanziate per l’intervento;
• Dalle somme accantonate dai ribassi d’asta, qualora non abbiano altra destinazione;
• Dalle somme arisparmiate in altri interventi i cui lavori siano ultimati ed in cui siano stati collaudati ovvero emessi i relativi certificati di regolare esecuzione.
• Per gli appalti finanziati dal PNRR le stazioni appaltanti possono avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Da ulteriori indiscrezioni, il prossimo intervento normativo in materia, fisserà alla soglia minima del 5% la compensazione del singolo prezzo, che sarà preso in esame se e solo se l’aumento o il decremento del singolo prezzo sarà del 5% e probabilmente la stessa compensazione sarà applicata all’80% del lavoro.

Riportiamo il testo del nuovo articolo 60 del Nuovo Codice Appalti

  1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
  2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al XX per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della variazione stessa.
  3. Per l’applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro [il 31 marzo e] il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni.
  4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

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