martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: le riduzioni dell’ oblazione e degli oneri concessori per le pratiche di condono edilizio di cui alle Leggi 47/85 e la 724/94

E’ tempo di istruttoria, a cura dei Comuni, delle istanze di Condono Edilizio richieste ai sensi delle Leggi 47/85 e  724/94.

E’ utile, pertanto, per i tecnici di parte, per i tecnici istruttori delle suddette istanze, per conto dei Comuni, e per i richiedenti il condono, conoscere le casistiche previste per le  riduzioni sugli importi da liquidare a titolo di oblazione e di oneri concessori come previsto dalle vigenti normative.

Veniamo al dunque….

Entrambi le leggi sul condono edilizio, sia la 47/85 che la 724/94, nella loro stesura, hanno previsto una serie di riduzione agli importi, da liquidare a cura dei richiedenti il condono edilizio, per oblazione e oneri concessori, a secondo di condizioni soggettive dei richiedenti.

Questo al fine di favorire, gli abusi di necessità sia per la costruzione della prima casa, ovvero per i casi di necessità.

Analizziamo di seguito tali riduzioni:

  • riduzione in caso di abuso eseguito per la costruzione della prima casa da parte del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85);
  • riduzione in caso di convenzionamento, ai sensi del D.M. 10 del1977 (legge 47/85);
  • riduzioni per estremo disagio abitativo: in funzione del reddito percepito della zona in cui è posto l’immobile nonché il requisito di abitazione principale per il richiedente (legge 724/94).

Vediamo però quali sono i presupposti per l’ applicazione delle suddette riduzioni, che devono essere posseduti dal richiedente all’atto della consegna dell’istanza al Comune di competenza.

I presupposti sono:

  •  che siano state richieste le riduzioni di legge, all’atto dell’istanza di Condono Edilizio;
  • che il richiedente ne abbia fatto richiesta per una sola istanza di Condono Edilizio;
  • che  le riduzioni per estremo disagio abitativo,  siano state richieste per un  abuso che riguardi la realizzazione della prima casa;
  • che le riduzioni non possano in alcun caso riguardare istanze inerenti ampliamenti di immobili esistenti  per il condono di cui alla legge 724/94.
  • per l’applicazione delle riduzioni è fondamentale, altresì, che  il bene oggetto di riduzione non sia stato alienato nei successivi dieci anni dalla data dell’istanza;

Vediamo come vanno applicate le riduzioni:

  •  riduzione in caso di abuso eseguito per la realizzazione della prima casa da parte del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85) – per i primi 150 mq di superficie oggetto di abuso- rispaermiando 1/3 sull’importo dell’oblazione;
  • riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del1977 (legge 47/85) – applicazione per i primi 150 mq di superficie oggetto di abuso – rispaermiando il 50% sull’importo dell’oblazione ;
  • riduzioni per estremo disagio abitativo: in funzione del reddito percepito, della zona in cui è posto l’immobile nonché il requisito di abitazione principale per il richiedente (legge 724/94) – per tutta la superficie oggetto di abuso – il risparmio dell’oblazione è dato in funzione della casistica riguardante i requisiti del richiedente

Le suddette riduzioni sono valide per il calcolo dell’oblazione, mentre per gli oneri concessori, le stesse, vanno integrate con quanto disposto delle Leggi Regionali vigenti nelle zone dove insiste l’immobile oggetto di condono edilizio.

(Riproduzione Riservata)

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22 COMMENTS

  1. Buongirno,

    vorrei sapere, se l’agevolazione di prima casa (riduzione dell’oblazione di 1/3), può essere avanzata dal richiedente l’istanza di sanatoria, nel caso questo sia diverso dal proprietario del suolo e quindi dell’immobile abusivo.

    Grazie.
    distinti saluti, Agostino Di Fiore.

    • La riduzione di 1/3 può essere senz’altro richiesta dal soggetto che ha perpetrato un abuso edilizio, richiedendone la regolarizzazione ai sensi delle vigenti norme. L’istante, al momento della domanda di sanatoria, deve indicare in modo chiaro la sussistenza del requisito di “esecuzione dell’abuso per propria necessità abitativa” (ovvero di volerlo adibire a prima casa). Ciò diventa di difficile dimostrazione qualora l’abuso da sanare sia stato eseguito da un soggetto diverso, non in possesso dei suddetti requisiti.

  2. l’ufficio condono edilizio di roma, contrariamente a quanto dispone il comma 1 dell’art. 39 della l. 724/94, sta reiettando tutte le domande di condono che comportano un ampliamento superiore al 30% della volumetria iniziele assentita. il comma 1 precisa che, indipendentemente dalla volumetria iniziale assentita, è sanabile un ampliamento non superiore a 750 mc. come ci si può opporre a questo soppruso?

    • Art. 39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie

      1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
      Ci sembra molto chiaro il dettato normativo.
      Sarebbe il caso di capire l’interpretazione della norma da parte dell’ufficio competente.

      • L’ENUNCIATO, SCRITTO IN ITALIANO, è CHIARO E NON C’è NIENTE DA INTERPRETARE MA L’U.C.E. DI ROMA, COME HO SCRITTO, RIGETTA LE DOMANDE DI CONDONO CHE SUPERANO IL 30% IN AMPLIAMENTO DEL PREESISTENTE. NON C’è NESSUNA SENTENZA CHE POTREBBE FARE LEGGE CHIARIFICATRICE A RIGUARDO ?

    • Buonasera, una risposta al Suo quesito noi l’abbiamo data, per le sentenze deve rivolgersi ad un esperto legale, noi ci fermiamo agli aspetti tecnici.
      Certo l’interpretazione della norma dovrebbe essere unica in tutta Italia, anche se si dovesse intendere l’aspetto restrittivo che Lei cita.
      Saluti
      Edilbuild.it

  3. Salve. Nel 1995 è stata presentata un’istanza di condono ex L. 724/94 per un’unità immobiliare da ultimare. E’ stata applicata la riduzione per il calcolo dell’oblazione essendo stato dichiarato che ad ultimazione lavori sarebbe stata adibita a prima abitazione. Successivamente è stata donata un’altra unità al richiedente che fino ad oggi è abitazione principale. I lavori non sono ancora stati ultimati e la concessione non è stata ritirata. Oggi, ai fini del rilascio della concessione, va pagata la differenza sull’oblazione originariamente calcolata?

    • L’argomento proposto è articolato, ma vista la peculiarità di date, residenze ect è il caso di rivolgersi al Comune nel quale insiste l’immobile.

  4. Salve. Vorrei porre un quesito in merito,domanda di condono legge 47/85.
    Il fabbricato con regolare Licenza Edilizia per la realizzazione di due piani fuori terra.
    Di dim. in pianta di 10,00m x 5,60m.
    Durante l’esecuzione dell’opera il fabbricato subisce modifiche sostanziali:
    1. Dimensione in pianta pari 10,00 x9,00m
    2. Realizzazione del secondo piano
    Nella domanda di condono l. 47/85, presentata , le oblazioni pagate riguardavano la superficie in eccesso del piano terra e primo e il piano secondo totalmente.
    Ad oggi l’ufficio tecnico per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria chiede
    OBLAZIONE CALCOLATA X TUTTO IL PIANO TERRA E PIANO PRIMO, PERCHE’ DIFFORME ALLA LICENZA EDILIZA.
    Volevo sapere se la risposta dell’ufficio tecnico e corretta
    Grazie
    Antonino

    • Credo che in questo caso vada analizzato (insieme al Comune) le varie difformità che loro intendono far valere al fine di dimostrare la difformità eseguite rispetto alla licenza edilizia originaria.
      Saluti
      Edilbuild.it

  5. Salve. Il mio quesito è questo.
    Siamo in ambito della Legge di sanatoria 724/94.
    Nell’istanza di condono sono richieste tutte le fattispecie agevolative (abitazione principale – convenzione – estremo disagio abitativo) previste dalla legge.
    Le prime due agevolazioni sono concesse, mentre l’estremo disagio no perché il richiedente, che è anche proprietario e possessore del bene da sanare, non abitava in quell’unità al momento della presentazione dell’istanza medesima.
    Questa è la motivazione dell’ufficio comunale.
    Il comma 13 e 14 dell’art. 39 della L. 724/94 stabilisce chiaramente a quali requisiti deve rispondere il richiedente per avere applicate le agevolazioni: il reddito del nucleo familiare, la localizzazione dell’immobile e la condizione di prima abitazione.
    Il primo periodo del comma 14 recita così: per l’applicazione della riduzione dell’oblazione è in ogni caso richiesto che l’opera risulti adibita ad abitazione principale, ….omissis…, del possessore dell’immobile ecc….ecc…
    Non mi dilungo oltre, domanda: oltre ai requisiti esplicitati dalla norma richiamata, per avere l’estremo disagio abitativo, era obbligatorio risiedere nell’immobile alla data della domanda di condono? o forse, l’amministrazione comunale, eccede nell’interpretazione della norma e nel richiedere tale requisito?
    Grazie della Vs. attenzione.
    Saluti. Salvatore

    • Be per quanto riguarda il disagio abitativo, non c’è altro modo di dimostrarlo se non con l’avere adibito l’abitazione a residenza principale all’atto dell’istanza di condono edilizio.
      A nostro parere questo è dimostrabile materialmente con avere la residenza anagrafica nell’immobile suddetto.
      Le ricordiamo che per essere sempre informato anche sull’argomento oggetto della domanda è il caso che si iscriva alla ns newsletter gratuita.
      Saluti
      EDILBUILD.IT

      • Buongiorno e grazie per la celerità nella risposta, anche se non dirime il mio dubbio.
        Anche per voi il termine “adibita” è significato di abitata?
        Anch’io so che basta avere la residenza anagrafica per dimostrare di abitare in quell’immobile ma, se l’alloggio al momento dei fatti non era ancora finito al 100% e quindi non abitabile che si fa?
        Non è cosa strana trovarsi in una condizione tale per cui, a causa di …, è obbligato a stare in affitto ecc.
        Il legislatore se avesse voluto dare il significato di “abitata alla data della domanda” avrebbe utilizzato un termine più chiaro “abitare” come fu chiaro nella prima sanatoria, L. 47/85, al comma 3 dell’art. 34, nonché al comma 4 che prevede la riduzione anche in presenza di alloggio al rustico, quindi non abitabile.
        Ho letto diverse normative legate ai condoni, oltre alla 724/94, la 47/85, lo Studio n° 1146 del 27/06/96 e Studio n° 1541 del 31/01/97 del Consiglio Nazionale del Notariato ma quella che più mi chiarisce il concetto è la Circolare Ministeriale n. 2241/UL del 17/06/1995, che voi conoscerete sicuramente, ai capitoli 3.5 e 5.3 (riduzioni).
        Comunque aldilà di quanto detto sarebbe cosa buona riuscire a trovare qualche appiglio legale o sentenze di C.G.A, Cassazione.
        Grazie per la Vs. consulenza.
        Saluti. Salvatore

      • Salve.
        Quando voi scrivete, nell’argomento introduttivo iniziale, relativamente alle riduzioni per disagio abitativo,”nonché il requisito di abitazione principale per il richiedente” cosa intendete?

        • Ma come già detto lo spirito della Norma prevede l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale, e quindi con residenza anagrafica nell’immobile.
          Saluti
          EDILBUILD.IT

  6. Salve ho appena acquistato all’asta un immobile per il quale l’ex proprietario aveva presentato domanda di condono L.47/85 nel 1986 chiedendo riduzione prima casa su 150mq e pagato soli due rate di oblazione. Ora ho 120 giorni di tempo per presentare la mia domanda di condono (i termini sono riaperti dal tribunale) ma vorrei chiederle:
    – è vero che non potrò chiedere riduzione prima casa neanche se dichiaro che sposterò la mia residenza nell’immobile in questione?
    – è giusto che le rate non pagate a suo tempo mi vengano ora moltiplicate per 3? Non conta niente il fatto di aver acquistato all’asta?
    – è giusto che io faccia la domanda ai sensi del condono ’85 o devo farla per quello ’94?
    La ringrazio

    • Buonasera e Grazie di aver chiesto un quesito.. Le rispondiamo secondo principi generali, ricordandoLe che lo stesso non rappresenta un parere di consulenza.
      Il suo è un caso particolare…per cui noi Le illustriamo cosa prevede la norma, mentre è rimandato a Lei l’applicazione della stessa al caso specifico.
      Le ricordiamo che la norma, a cui lei fa riferimento, Legge 47/85 e s.m.i., prevedeva la riduzione per gli abusi di necessità…ovvero realizzazione di abusi per edificare l’abitazione principale per cui la riduzione per prima casa (come Lei dice) è riconoscibile..in genere, a chi alla data di istanza era residente nell’immobile.
      Potrebbe far valere l’acquisto all’asta per il mancato pagamento dell’oblazione? …Consideri anche, che con la Legge 724/94, era previsto che gli importi delle oblazioni non pagate, venivano moltiplicate per il coefficiente 3 ..ma fino a che punto è a Lei applicabile? Probabilmente, su questo argomento, potrebbe chiedere chiarimenti all’Ufficio Condono del Comune in cui è situato l’immobile.
      Saluti

  7. Salve, mi potrebbe dare i riferimenti di quanto scritto? Nel mio caso ho una pratica di sanatoria 724/94 non definita ma con tutto pagato dalla richiedente con riduzione per residenza, il ben è stato alienato due volte, una nel 2005 (pratica presentata nel 94 quindi 10 anni passati) e l’ultima volta l’anno scorso ad un terzo proprietario. Adesso il Comune vorrebbe annullare la riduzione ma io non condivido in quanto tutto già saldato in unica soluzione al momento della presentazione nel 94

  8. salve. mio padre pagò la sanatoria con la domanda di condono 47/85, poi successivamente fece un ulteriore domanda di sanatoria con la legge 724/94 intestandola a me come figlia minorenne usufruendo della riduzione di 1/3 come prevedeva la legge. ad oggi al comune di appartenenza, mi spiegano i tecnici, che non avendo provveduto a farmi un atto della casa entro sei mesi dal pagamento, ci ritroviamo a dover pagare un oblazione con i relativi interessi e per un oblazione triplicata, visto che non ero la diretta proprietaria. è possibile tutto ciò? grazie

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