martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: è diniego assoluto per gli ampliamenti sulle aree vincolate

CONDONO EDILIZIO
CONDONO EDILIZIO

Il Tar del Lazio ha emesso una Sentenza su un ricorso effettuato da una società contro un Comune laziale, il quale aveva respinto una domanda di condono edilizio ai sensi del d. l. n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03 (terzo condono), per aver realizzato un ampliamento di un immobile ad uso residenziale, con maggiori superfici e maggiori volumi. Il Comune suddetto, a fondamento del diniego aveva in particolare rilevato che le aree su cui era stato commesso l’abuso era soggetta ai vincoli dei Beni paesaggistiici come anche si evince dalla Legge Regionale sul 12/04. Dall’esame fatto secondo il d. l. n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03: – “sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’ allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio” e “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 11/10/22, febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:… d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. La legge regionale, n° 12/04 dice “, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:…b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali” Inoltre la Sentenza suddetta evidenzia che: “Una lettura coordinata delle disposizioni in esame e, in particolare, dei commi 26 e 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/03 induce a ritenere che il comma 26 costituisce la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, l’ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato) come anche affermato nel parere della Regione Lazio n. 5224 del 30/04/10 richiamato nel gravato diniego di condono” per cui “Tale impostazione è seguita dall’orientamento giurisprudenziale per cui “l’applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” e che “Quanto fin qui evidenziato conferma la non condonabilità dell’abuso realizzato dal ricorrente in quanto consistente in un aumento di superficie e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/03 per le quali il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo in esame e l’art. 3 comma 1 lettera b) l.r. n. 12/04, in riferimento alle zone vincolate (come quella oggetto di causa), escludono la sanatoria”.

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