martedì, Luglio 16, 2024

INCREMENTO PREZZI DELL’EDILIZIA: in 10 punti l’applicazione della compensazione per le Imprese

INCREMENTO DEI PREZZI DELL’EDILIZIA
INCREMENTO DEI PREZZI DELL’EDILIZIA

Le nuove disposizioni per la compensazione dei prezzi in edilizia, in risposta all’incremento dei prezzi dell’edilizia, sono riportate all’articoloc25 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) del Decreto Aiuti alle Imprese detto anche “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. In particolare, nello stesso, si ribadisce la necessità di fronteggiare agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché per i carburanti e i prodotti energetici, di appalti pubblici, sono riconosciute le compensazioni alle Imprese di Costruzioni, nelle modalità che riepiloghiamo in 10 punti essenziali. Vediamoli:

  1. La compensazione è valida se riguarda lavori, il cui termine per la presentazione dell’offerta era fino al 31 dicembre 2021
  2. La compensazione riguarda lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ed allibrate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022
  3. Per la compensazione dei lavori si fa riferimento a prezzari aggiornati per l’anno 2022, dalle Regioni, le quali entro il 31 luglio 2022, devono aggiornare i prezzari in uso alla data di entrata in vigore del suddetto articolo 25;
  4. In alternativa, le stazioni appaltanti, per il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, possono applicare un incrementano massimo del 20% , aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
  5. Qualora i maggiori importi sono calcolati con i prezzari aggiornati per l’anno 2022, l’applicazione dei prezzari sono riconosciuti dalla stazione appaltante per il 90 %, nei limiti delle risorse;
  6. Il certificato di pagamento viene emesso entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;
  7. Il pagamento è effettuato entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  8. Il 50 %, viene recuperato da importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, ovvero da importi risparmiati mediante ribassi d’asta;
  9. Se il direttore dei lavori ha già redatto lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, per lavori che vanno dall’1.1.2022 e la data di entrata in vigore del decreto suddetto, sarà emesso un certificato di pagamento straordinario
  10. I prezzari che sono aggiornati entro il 31 luglio 2022, hanno la loro validità fino al 31 dicembre 2022 ma possono utilizzarsi fini al 31 marzo 2023;

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