martedì, Luglio 16, 2024

TITOLI EDILIZI: quali possono essere le prove dell’esistenza di un immobile prima dell’1.9.1967?

TITOLI EDILIZI
TITOLI EDILIZI

Interessante Sentenza del Consiglio di Stato, la n° 570/2022 emessa il 27.2.2022, riguardante, in mancanza di titoli edilizi, la documentazione probante dell’anno di costruzione. In particolare, detta sentenza, evidenzia una decisione, sulla necessità probatoria per gli immobili costruiti prima del settembre 1967, ovvero ante  l’entrata in vigore della Legge  6 agosto 1967, n. 765. Il tutto a seguito di un ricorso di un cittadino a cui il comune gli aveva formalizzato la demolizione di una baracca a forma rettangolare coperta di mq 19,00 ed una  volumetria di mc 41,00, poiché a dire di detto Comune, la stessa, non aveva il permesso di costruire. Il ricorso era stato posto in essere, dopo che il Tar competente, aveva rigettato il primo ricorso. Ricordiamo altresì che l’obbligo di munirsi di un titolo abiilitativo, non era tale prima dell’introduzione  dell’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Pertanto, nel caso in questione, è chiara la necessità, come prevede la giurisprudenza, con la Sentenza del Consiglio di Stato sez.VI, 13 dicembre 2019, n. 8475 e la Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391, che prevede che “fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto” La parte del privato ricorrente, a tal proposito,aveva posto in essere la seguente documentazione probante:

  • la stessa affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la riconducibilità dell’intervento ad un tempo lontano;
  • una relazione tecnica di parte, depositata nel giudizio di primo grado in
  • data 6 giugno 2008, che fa riferimento ad una aerofotogrammetria dalla quale risulta l’esistenza dell’immobile fin dall’anno 1974;
  • iii) una foto, richiamata nella stessa perizia e fornita dalla parte privata, dalla quale risulta «la presenza di un manufatto che coincide con uno stato dei luoghi che si venne a determinare negli anni successivi
  • l’evento calamitoso avvenuto, nel febbraio 1963, nella zona di edificazione
  • relazione tecnica di parte, depositata soltanto nel giudizio di primo ma indispensabile ai fini della decisione (art. 104 cod. proc. amm.), la quale attesta che, a seguito di accesso agli atti richiesto dal perito al Comune, è stata ritrovata una planimetria
  • aerofotogrammetrica dalla quale risulta che il manufatto era già esistente all’epoca dell’evento franoso avvenuto nel 1962;
  • le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di un abitante del Comune  che ha dichiarato che l’immobile esisteva, nella sua attuale configurazione, già in epoca anteriore al 1964.

Tali prove sono state giudicate in modo positivo dal Consiglio di Stato che ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso. 

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