Il Consiglio di Stato in una sentenza del 2.5.2012, ha esplicitamente affermato che nel momento in cui nel disciplinare di gara è richiesta una dichiarazione dei legali rappresentanti del Concorrente, con la menzione di tutte le condanne riportate, anche indipendenti da quelle dell’articolo 38 del D.Lgs 163/06, esse vanno autodichiarate a pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’omissione di un adempimento specificamente richiesto dalla legge di gara (bando o disciplinare), diventa infatti causa di esclusione dalla gara, soprattutto se riguardante altresì dichiarazioni di leggi
In particolare,le dichiarazioni mendaci impediscono alle Stazioni Appaltanti di valutare la moralità del concorrente fondamentale nella procedura di affidamento degli Appalti.