mercoledì, Agosto 14, 2024

SUBAPPALTO: anche i subappaltatori sono soggetti alla congruità della manodopera?

SUBAPPALTO

Con il Decreto n°143 del 25.6.2021 del Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, è stata introdotta la congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia. Ovvero, i versamenti previdenziali delle maestranze alla Cassa Edile o Edilcassa, vanno imputati e liquidati dai subappaltatori, oltre che dagli appaltatori stessi in funzione della tipologia di lavoro da eseguirsi.
Per cui, a far data dall’1 settembre 2021, l’impresa subappaltatrice, in possesso, di regolare autorizzazione al subappalto della stazione appaltante, in caso di esecuzione di lavori pubblici, ovvero di lavori privati di importo superiore ai 70.000 euro deve ottemperare a quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale. Chiaramente l’importo da calcolare per i relativi versamenti, è quello calcolato in funzione del contratto di subappalto.
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