martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI – Imprese Appaltatrici: con il D.L. 73/2012 è prorogata la qualificazione delle Imprese vigente con il Dpr 34/2000

Il D.L. 6 giugno 2012 n°73, “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle Imprese e di garanzie  globale di esecuzione” ha derogato una serie di termini di regolamentazione in tema di qualificazione agli appalti di lavori pubblici.

Detti termini, erano fissati da alcuni commi dell’articolo 357 del Dpr 207/2010 (Regolamento al Codice degli Appalti)

Essi, già derogati dal D.L. 70/2011 (decreto sviluppo)  riguardano in particolare l’entrata in vigore della nuova regolamentazione per la qualificazione delle Imprese per i lavori pubblici.

Tra questi anche la scottante prerogativa della reimissione dei Certificati di Esecuzione Lavori, secondo le nuove categorie di lavori previste dall’allegato A del Dpr 207/2010 per i lavori pubblici.

Vediamo,in particolare, quali sono gli argomenti trattati dai singoli commi dell’articolo 357 oggetto di detta deroga.

 Ricordiamo, altresì, che i termini per la nuova regolamentazione della qualificazione delle Imprese, erano previsti entro 180 giorni dalla pubblicazione del Dpr 5 ottobre 2010n°207, prorogati come detto successivamente e con scadenza definitiva all’8.6.2012 .

Pertanto, ad oggi, nuova proroga per effetto del D.L.73/2012, di cui alleghiamo il testo alla fine del presente approfondimento.

Vediamo, di seguito, in dettaglio i vari commi la cui efficacia è stata ritardata:

  • Art. 357 comma 12 – Le attestazioni rilasciate ai sensi dell’allegato A del Dpr 34/2000 inerenti le categorie Og10-Og11-Os7-Os8-Os12-Os18-Os 20-Os21, sono prorogate nella loro validità di 180 giorni;
  • Art. 357 comma 14 – Il termine per la reimissione da parte delle Stazioni Appaltanti dei Certificati di Esecuzione Lavori nelle categorie Og10-Og11-Os7-Os8-Os12-Os18-POs 20-Os21, secondo l’allegato B1 e secondo le categorie di cui all’allegato A del Dpr 207/2010 è prorogato di 180 giorni;
  • Art. 357 comma 15 – Il termine di rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori per le categorie Og10-Og11- Os7-Os8-Os12 – Os18-Os 20-Os21 – Os35 di cui all’allegato A del Dpr 34/2000 secondo l’allegato B1 indicante nei quadri 6.1-B, 6.2.-B 6.3.-B le categorie di cui all’allegato A del Regolamento è prorogato di 180 giorni
  • Art. 357 comma 16 – Nella predisposizione dei bandi di gara, negli avvisi di gara, nei contratti si applicano le categorie dell’allegato A del Dpr 34/2000 mentre ai fini della qualificazione è richiesto il requisito relativo al possesso della categoria richiesta mediante presentazione delle attestazione rilasciate dalla Soa, ai sensi dell’allegato A del Dpr 34/2000, anche tale disposizione è prorogata di 180 giorni
  • Art. 357 comma 17 – Le attestazioni rilasciate dalle Soa per le categorie Og10-Og11- Os2A – Os 2BOs7-Os8-Os12A – Os12B – Os18A – Os18B-Os 20A – Os20B-Os21 – Os35 sono valide a partire dal centottantesimo giorno dalla data di cui al D.L. 73/2012.
  • Art. 357 comma 24 – Nella predisposizione dei bandi di gara, negli avvisi di gara, nei contratti, la qualificazione del contraente ed il termine per la validità della qualificazione stessa, mediante avvalimento, è rinviata di 180 giorni
  • Art. 357 comma 25 – Anche la disposizione che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici dovrà indicare le informazioni che devono riportare nelle attestazioni di qualificazione, è rinviata di 180 giorni

(Riproduzione Riservata)

Leggi o scarica il Decreto legge 6 giugno 2012 n°73

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