martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: una guida ai titoli edilizi ed ai relativi lavori in materia edilizia.

Ma quali sono, ad oggi, gli interventi edilizi possibili ed i relativi Titoli Edilizi, atti a realizzare lavori edilizi anche su immobili o per la realizzazione degli stessi?
Ricordiamo che, i suddetti interventi edilizi, sono previsti dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ovvero il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalle modifiche intercorse negli anni dal 2001 ad oggi del suddetto Decreto.
Facciamo un riepilogo dei titoli edilizi occorrenti per le relative attività edilizie, ricordando altresì che gli interventi di seguito evidenziati, sono validi, salvo eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e sono attuati nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Attività edilizia libera – riguarda i seguenti interventi:
1. interventi di manutenzione ordinaria: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per cui o parliamo di riparazioni, sostituzioni di finiture degli edifici ovvero di quelle atte a tenere efficienti gli impianti in essere;
2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria;
3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, senza manufatti che mutino la sagoma dell’edificio;
4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
6. le serre mobili stagionali;
7. le opere stagionali, ovvero opere che tendano a soddisfare esigenze temporanee, valide per un massimo di centottanta giorni comprensivi dei tempi di montaggio e smontaggio delle stesse;
8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.
Permesso di costruire – riguarda i seguenti interventi:
1. gli interventi di nuova costruzione
2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva
Segnalazione certificata di inizio attività – riguarda i seguenti interventi:
1. interventi di manutenzione straordinaria ovvero di tutte quelle opere necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, o per integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nel pieno rispetto della volumetria complessiva degli edifici senza modifiche delle destinazioni di uso;
2. interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero tutti gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con opere e che ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso. Essi prevedono anche interventi per il consolidamento o il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio.
3. interventi di ristrutturazione edilizia ovvero tutti gli interventi per trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che portano ad un immobile diverso rispetto all’originario.
4. Interventi oggetto di varianti ai permessi a costruire che non modificano i parametri urbanistici ovvero le volumetrie o la destinazione d’uso e la categoria edilizia.
5. Interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico sui quali è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione dagli enti preposti al vincolo.
Il proprietario entro trenta giorni prima dell’ inizio dei lavori, invia con posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la Segnalazione certificata di inizio attività, corredata da elaborati progettuali ed una relazione a firma di un progettista abilitato, nella quale si assevera la conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, ed il relativo rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La stessa contiene altresì i dati dell’impresa a cui saranno affidati i lavori. La Scia ha una validità di tre anni.
Segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (introdotta dall’art 3 del D. Lgs 222/2016) – riguarda tutti gli interventi:
1. interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un immobile diverso dall’originario, con modifiche della volumetria ovvero cambi di destinazione d’uso, e di modifica della sagoma o di prospetti di immobili vincolati;
2. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi;
3. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
La prassi di invio e di elaborazione di elaborati tecnici è la stessa di cui al precedente punto.
Comunicazione di inizio lavori asseverata – riguarda tutti gli interventi non contemplati in:
• Attività edilizia libera;
• Permesso di costruire;
• Segnalazione certificata di inizio attività.
Nel caso di Comunicazione di inizio lavori asseverata, si trasmette, prima dell’inizio dei lavori, anche per via telematica una dichiarazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, in cui è ribadita la conformità urbanistica degli interventi edilizi in essere, nonché la compatibilità con la normativa sismica, con quella sul rendimento energetico e sulle parti strutturali dell’edificio, corredata altresì con un elaborato progettuale. Ricordiamo che la mancata trasmissione della Cila al Comune comporta una sanzione amministrativa di 1.000 euro

Leggi anche: EDILIZIA: a che punto è l’unificazione dei modelli per i titoli edilizi? o anche EDILIZIA PRIVATA: un riepilogo dei nuovi titoli edilizi variati con il D. Lgs.vo 25.11.2016 n°222

EDILIZIA PRIVATA: la semplificazione dei titoli edilizi, via CIL e DIA?

 

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