martedì, Luglio 16, 2024

SICUREZZA CANTIERE: la sospensione dei lavori è attestata dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori.

Con la promulgazione del protocollo 24.4.2020, il Governo, ha integrato il precedente protocollo del 14.4.20 per la regolamentazione degli ambienti di lavoro per la prevenzione ed il contenimento del Covid 19. Questo anche per i cantieri di edilizia privati e di opere pubbliche, al fine di coordinare le lavorazioni in funzione dei dispositivi di sicurezza adottati.
Un particolare, un sostanziale rilievo in tale ottica, hanno le cosiddette sospensioni dei lavori, che hanno la funzione di interrompere le lavorazioni di cantiere, per la sicurezza cantiere, ogni qual volta vi siano difficoltà di applicazione delle raccomandazioni e gli obblighi, riportati nel protocollo del 24.4.2020.
Ma quali sono in sostanza le sospensioni dei lavori possibili?
Vediamo quali sono le motivazioni, ricordando che la necessità di sospendere i lavori, va attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, il quale si è occupato preventivamente dell’integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, per cui si ha sospensione:
1. Qualora le lavorazioni da eseguire in cantiere non permettono di lavorare a distanza tra persone almeno di un metro, e qualora nion sussistono altre soluzioni organizzative:
2. Qualora il numero di mascherine ovvero di altri DPI sia insufficiente, ovvero ci si trovi di fronte ad una dotazione di mascherine,guanti, occhiali, tute,cuffie, ed altro che non risultino essere conformi a quelle imposte delle autorità scientifiche e sanitarie;
3. Qualora seppur il datore di lavoro ha fatto il relativo ordine di acquisto per i dispositivi di protezione individuale, ma gli stessi non sono stati consegnati;
4. Qualora,l’accesso afgli spazi comuni non può essere contingentato
5. Qualora non possano essere assicurati il servizio di mensa, a causa della mancanza nei pressi del cantiere di esercizi commerciali idonei a consumare il pasto ed anche quando non è possibile ricorrere anche ad un pasto al sacco oppure quando comunque non è possibile assicurare la distanza interpersonale di un metro;
6. Qualora non è possibile innescare una ventilazione continua negli ambienti comuni, che non prevedono un tempo ridotto di permanenza e dove non è applicabiile la distanza minima di un metro;
7. Nel caso in cui un lavoratore sia stato riconosciuto affetto da Covid 19, per cui tuttui i colleghi siano stati posti in quarantena;
8. Qualora non sia possibile riorganizzare il cantiere con fasi che tengano conto dei principi riportati nel suddetto protocollo, ovvero che non sia possibile variare il cronoprogramma dei lavori che impone fasi di lavoro pericolose;
9. Qualora, vi sia la provata impossibilità, legata all’emergenza sanitaria, di poter acquisire materiali, mezzi, attrezzature e maestranze occorrenti per redigere le lavorazioni di cantiere.

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