martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: per il condono Legge 724/94 non occorre la doppia conformità urbanistica.

Con la sentenza n° 49738 del 13.9.19, un privato chiedeva, mediante un ricorso in cassazione, una revoca dell’ordine di demolizione, delle opere abusive di cui ad una sentenza posta in essere da una sezione della Corte di Appello.
La Corte di Appello di cui sopra, aveva ritenuto illegittimo il permesso di costruire in sanatoria fatto dal ricorrente, per la mancanza della doppia conformità delle opere edilizie oggetto del ricorso, e si era conclusa con l’acquisizione dell’opera al patrimonio del Comune per inosservanza all’ordine di demolizione del Comune.
In effetti come evidenzia la Sentenza suddetta “La Corte di appello ha confuso l’istanza di condono di cui alla legge n. 724 del1994 con l’accertamento di conformità di cui all’art. 36, d.P.R. 380/2001. Ladomanda di condono di cui alla legge 724 del 1994 prescinde dalla c.d.doppia conformità, al contrario dell’istanza ex art. 36 d. P. R. 380/2001……….Il permesso di costruire in sanatoria è stato chiesto ed ottenuto in relazione alla legge 724 del 1994 e, quindi, non si può discutere di doppia conformità agli strumenti urbanistici., ma solo di altri presupposti (pagamento delle somme e rispetto del limite dei 750 mc).”
Inoltre espone che “La doppia conformità, però, è requisito per la sanatoria ex art. 36, d.P.R. 380 del 2001, ma non del condono ai sensi dell’art. 39 legge n. 724 del 1994: «In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. -Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all’abuso, era stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura è stabilito dalle previsioni urbanistiche-» (Sez. 3′; n. 7405 del 15/01/2015 – dep. 19/02/2015, Bonarota, Rv. 26242201).”
E conclude che “Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesto che l’opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione – requisito della “doppia conformità” – (Sez. 3, n. 42526 del 21/10/2008 – dep. 14/11/2008, P.M. in proc. Palombo, Rv. 24154101)”.

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