martedì, Luglio 16, 2024

REGOLAMENTO APPALTI: la perizia di variante e la redazione dei nuovi prezzi.

Con l’analisi del nuovo Regolamento Appalti all’art. 149, sono stabilite le modalità di redazione dei prezzi, riguardanti le modifiche contrattuali,  qualora gli stessi non siano riportati nell’elenco prezzi utilizzato per la redazione del progetto.
Per cui, qualora si redige una perizia di variante per modifiche contrattuali, è fondamentale che per le categorie di lavorazioni non previste in progetto, e per le quali non siano fissati prezzi contrattuali, è necessario provvedere all’utilizzo e alla redazione di nuovi prezzi contrattuali valutati e redatti  secondo le seguenti modalità:
• desumendoli dai prezzari utilizzati per la redazione del progetto;
• redigendoli con nuove analisi dei prezzi, riscontrando i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore.
Qualora l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così redatti, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.
Qualora l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Leggi anche: SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: la perizia di variante per errore progettuale o anche IMPRESE APPALTATRICI : la sospensione lavori illegittima e la perizia di variante oppure COME FARE PER….redigere un verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

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