martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE APPALTI : come cambiano i “mezzi di prova” con lo sblocca cantieri.

In questa sezione, stiamo trattando, le principali novità introdotte dal Decreto sblocca cantieri al Nuovo Codice degli Appalti, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito poi in legge del 14 giugno 2019 n° 55. In questa puntata, vediamo come cambia l’Art. 86 Mezzi di prova al quale, in particolare, è stato aggiunto un articolo 2 bis seguente :
“2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto”.

Leggi anche: NUOVO CODICE APPALTI: come cambiano i requisiti di partecipazione alle gare con lo Sblocca Cantieri. o anche NUOVO CODICE APPALTI: come cambia la progettazione con lo sblocca cantieri.

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