martedì, Luglio 16, 2024

NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: conversione in legge 14 giugno 2019, n. 55 efficacia dal 18.6.19.

Dal 18 giugno.2019 è entrato in vigore la legge 14 giugno 2019, n. 55, detta Sblocca Cantieri, che ha apportato modifiche al Dlgs 50/2016. Ricordiamo è frutto della conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Ricordiamo che la legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato diverse modifiche e per questo il nostro Portale ha pubblicato e continuerà a pubblicare sotto la sezione NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI, una serie di approfondimenti. Ricordiamo altresì che il testo riportato nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 era diverso da quello della legge promulgata, e che molte modifiche sono andate perse in fase di conversione in legge dello stesso decreto.
Per cui dobbiamo ricordare che a far data dal 18.6.19 vanno applicate le nuove regole riportate nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e le stesse sono in particolare valide per tutte le procedure di gara ed i bandi di gara pubblicati a partire dalla data del 19 giugno 2019.
Una serie di disposizioni sono state sospese fino al 31 dicembre 2020 e tra queste:
• Il ricorso obbligato di alcuni stazioni appaltanti alle centrale di committenza per l’espletamento di procedure di scelta del contraente;
• Il divieto al ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
• La scelta dei commissari di gara scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;
• L’esclusione del concorrente a causa del subappaltatore oggetto di sentenza penale passata in giudicato;
• La quota di subappalto che era individuata al 30% dell’importo contrattuale, oggi diventata del 40% seppur in via sperimentale;
• L’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta per gare di importo superiore alla soglia comunitaria;
• Che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica e validazione.

LEGGI GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI:

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