martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER: calcolare l’oblazione non pagata nel condono edilizio di sanatoria ex legge n. 47/1985 non corrisposta interamente.

Uno dei casi più frequenti, nell’ambito del Condono Edilizio di cui alla della legge n. 47/1985, è il mancato pagamento delle somme da pagarsi a titolo di oblazione. Ovvero della stessa oblazione, il richiedente l’istanza di sanatoria, seppur anticipando le somme a titolo di oblazione non le abbia pagate per intero, ovvero qualora le stesse siano state verificate dal relativo Comune, la relativa somma indicata dall’ente, non è poi stata pagata.
Ebbene a questa problematica, la norma ha dato risposta con la seconda legge del Condono Edilizio, ovvero la legge n. 724/1994 e vediamo come.
In particolare è prevista in essa al comma 6 dell’art. 39 della legge n. 724/94 , la relativa casistica in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, ricordando che, per le istanze sprovviste di pagamento totale dell’oblazione, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/1985, si sarebbero dovute dichiarare non valide per il mancato pagamento dell’intera oblazione.
Ebbene, come indicato dal legislatore, mediante il suddetto comma, si è offerta l’opportunità di riconfermare l’istanza a suo tempo presentata (legge n. 47/1985), mediante il pagamento del triplo dell’oblazione residua da versare. Seppure la casistica è molto varia, nella maggior parte dei casi, il mancato pagamento dell’oblazione riguarda il pagamento di rate dell’oblazione determinata dal richiedente nei modelli 47/1985. Infatti tale dettato normativo non è applicabile ai casi di mero errore nel calcolo dell’oblazione dovuta come ad esempio la natura quantitativa per le errata valutazione della superficie oppure di natura qualitativa per l’errata determinazione della tipologia di abuso. Nella suddetta norma non rientra neanche il caso di una integrazione dell’oblazione da corrispondere, queste a seguito di richiesta di conguaglio mediante notifica da parte dell’organo comunale.

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