martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA: le perizie di variante in corso d’opera e le comunicazioni del Responsabile del Procedimento.

Il comma 14 nell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, disciplina dopo quanto già indicato dall’articolo 37 della legge 114/2014, le comunicazione a carico del il Responsabile Unico del Procedimento, per le perizie di variante. Infatti, il Rup è tenuto a trasmettere comunicazioni all’Anac, come descritto nella suddetta normativa, secondo le seguenti scadenze:
1. entro 30 giorni dall’approvazione della variante da parte della stazione appaltante, per appalti pari o superiori alla soglia comunitaria, e con variante la cui incidenza riguardante i maggiori importi eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, il Rup invia all’ANAC l’atto di validazione della perizia, una relazione del Rup sulle motivazioni della variante, il progetto esecutivo;
2. entro 30 giorni dall’approvazione della variante da parte della stazione appaltante, per appalti inferiori o pari alla soglia comunitaria, e con variante la cui incidenza dei maggiori importi inferiori o pari al il 10% dell’importo originario del contratto, il Rup invia all’Osservatorio Regionale competente, la comunicazione riguardante tale perizia.
Il comma 13 dell’ articolo 213 del d.lgs.. 50/2016, prevede a carico del Responsabile Unico del Procedimento, per il mancato invio delle comunicazioni di cui ai punti 1 e 2, una sanzioni amministrativa pecuniaria di 250 euro da applicarsi per ogni giorno di ritardo come indicato dal comma 13  dell’articolo 213, del d.lgs.. 50/2016.
Per cui riepilogando il  Responsabile Unico del Procedimento deve trasmettere:
ai sensi dell’art. 106, comma 14, d.lgs. 50/2016 :
1) appalti inferiori alla soglia comunitaria o varianti inferiori al 10% del contratto (appalti pari o superiori alla soglia comunitaria)
2) la comunicazione della variante viene inviata dal Rup all’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante della variante.
• Documenti da trasmettere: la sola comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
ai sensi art. 106, comma 14, d.lgs. 50/2016 :
-per appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie le varianti di importo superiore al 10% dell’importo originario del contratto;
– sono trasmessi dal Rup all’ANAC, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante della variante.
Da rilevare, le due diverse condizioni che riguardano le varianti sotto soglia e quelle sopra soglia ( per le quali è richiesta anche specifica documentazione quando le varianti superano il 10% dell’importo contrattuale). Nel primo caso si procede alla comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici e nel secondo caso si effettua la trasmissione direttamente all’ANAC.

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