martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: sprint per le pratiche inevase con verifica dei vincoli urbanistici.

Condono Edilizio per gli immobili che sono stati danneggiati dal terremoto del 21.8.18 ad Ischia?
Chiariamo l’argomento: il provvedimento riportato nel Decre4to cosiddetto Genova riguarda le istanze presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e che alla data di entrata in vigore del Decreto Genova, siano ancora pendenti. .
Per le stesse istanze, come ribadito nel Decreto Genova, trovano applicazione i Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tra gli stessi articoli previsti in tali capi, evidenziamo in particolare gli articoli 32 “ Per Opere costruite su aree sottoposte a vincolo” che evinzia:”… il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”….e l’art. 33 ” Opere non suscettibili di sanatoria che recita” … Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse…”
L’art 25 comma 1 bis del Decreto Genova recita inoltre che: “…. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico”.
Per tutti i Comuni riportati nel Decreto, si intima la conclusione della verifica dell’esame delle predette istanze di condono nei prossimi entro 6 mesi dall’approvazione del Decreto stesso.Gli enti competenti sono tenuti al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria nei tempi suddetti comprensivi di tutti i pareri di cui all’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
Non solo, la concessione del dei contributi per la ricostruzione di tali abitazioni, è sospeso fino al rilascio dei provvedimenti autorizzativi riguardanti le istanze di condono edilizio, ma la loro erogazione è subordinata all’esito positivo autorizzativo di dette istanze. Non potranno godere del relativo contributo tutti gli interventi edilizi in sanatoria e le relative istanze che abbiano per oggetto aumenti di volume.

Leggi anche: COME FARE PER……… la riduzione delle oblazioni nel Condono Edilizio.

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