martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER….: le specifiche tecniche della progettazione esecutiva non possono menzionare marchi, modelli o brevetti.

Nell’ambito della progettazione esecutiva, risulta fondamentale l’applicazione dell’art. 68 del D. Lgs 50 del 18.4.16 e s.m.i. che analizza, in particolare, le specifiche tecniche, ovvero quelle specifiche che vanno inserite nei documenti di gara e che definiscono in modo preciso le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Le stesse servono a specificare ed a puntualizzare le caratteristiche di forniture o dei servizi richiesti nel progetto.
Il comma 6 dell’ dell’art. 68 del D. Lgs 50 del 18.4.16 e s.m.i., nei particolari specifica che” Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente»”.
Ebbene ma quali sono le motivazioni che possono ammettere una specifica tecnica richiamante una marchio ed un prodotto preciso? Sono in realtà i casi in cui il progettista, per problemi di continuità, in un ampliamento di una struttura, ha già dei prodotti utilizzati per la parte esistente, per cui risulta palese che per continuità vi è bisogno di indicare i prodotti già utilizzati. Altro caso, è quello in cui i prodotti sono unici per caratteristiche sul mercato.
La palese violazione del comma 6 dell’ dell’art. 68 del D. Lgs 50 del 18.4.16 e s.m.i., comporta: l’illegittimità, con conseguente annullamento, della clausola del capitolato di gara riportante la specifica tecnica adottata in violazione, con tutte le conseguenze sostanziali successive.

Leggi anche: PROGETTAZIONE: come va fatta la verifica preventiva della progettazione?

 

 

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