martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: la prassi prevista per le istanze di condono.

Ancora oggi, a distanza di 33 anni dal condono edilizio del 1985, (legge n.47/1985), molte pratiche di istanze, giacciono ancora nei Comuni in attesa di definizione.
Ma quali sono gli gli atti da compiere per queste pratiche, affinchè diventino autorizzazione in sanatoria? Vediamo.
Contattare il Comune con gli estremi del protocollo dell’istanza e della data della stessa per verificare l’avanzamento;
• Verificare gli allegati all’istanza in sanatoria,  necessari per la sua ricevibilità dalla legge  (vedi elenco riportato nella legge n.47/1985);
• Verificare gli allegati all’istanza in sanatoria, con richiesta delle riduzioni previste dalla legge: mediante certificato di residenza o di iscrizione alla Camera di commercio;
• Verificare la presenza tra gli allegati della perizia giurata sismica, per le opere di dimensioni superiori a 450 metri cubi;
• Ricevuta di pagamento della prima rata di oneri concessori e oblazione;
• Ricevuta di pagamento delle successive rate di oneri concessori e oblazione ;
• Verificare se il Comune, ha inviato una nota di integrazione documentale al richiedente l’istanza, indicando i documenti ovvero i pagamenti da effettuarsi per oblazione e per oneri concessori;
• Verificare se sull’area su cui insiste l’immobile oggetto di condono, esistano vincoli ambientali, idrogeologici etc, in tal caso provvedere a produrre tutti gli adempimenti atti a dimostrare la compatibilità dell’immobile con il vincolo di tutela.
Ricordiamo anche che :
• In area non soggetta a vincolo e con istanze in cui la documentazione risulta essere stata consegnata completamente al Comune, anche con l’accatastamento e con l’avvenuto pagamento anche degli oneri concessori e dell’oblazione, passato il termine di 24 mesi dalla consegna dell’istanza, la stessa si può considerare tacito rilascio dell’autorizzazione in sanatoria

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