In questa sezione, tratteremo, in più puntate, delle principali novità introdotte dal primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″
In questa settima puntata valuteremo le novità introdotte all’ Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i commi di seguito riportati a chiarimento del testo del D. Legislativo suddetto.
A tal proposito è stato introdotto un nuovo comma 1 bis:
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
Sono variati i seguenti commi parzialmente :
Il comma 4:
- In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
Il comma 6 viene così integrato:
- Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
Se vuoi saperne di più leggi anche:
- SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: la verifica preventiva della progettazione.
- SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: il testo completo e coordinato con il primo decreto correttivo.
- SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: cosa cambia nei livelli di progettazione.