martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: la verifica preventiva della progettazione.

In questa sezione, stiamo trattando in più puntate, le principali novità introdotte dal  primo decreto correttivo al Codice degli Appalti, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In questa sesta puntata valuteremo le novità introdotte Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.
Sono variati i seguenti commi 1 (completamente)  e parzialmente il 2:
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica ha luogo prima dell’inizio dei lavori.
Al comma 8 viene aggiunto che:
Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
E viene aggiunto un comma 8 bis:
8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.

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