martedì, Luglio 16, 2024

NOVITA’ SBLOCCA CANTIERE: le offerte anomale e l’esclusione automatica.

IL Decreto Legge 32/2019, (Decreto Sblocca Cantieri) ha apportato una serie di novità normative in tema di offerte al prezzo più basso, ma anche a quelle nelle quali il sistema di affidamento sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Partendo da quest’ultima modalità di affidamento, il suddetto decreto legge, non ha apportato sostanziali mutazioni all’art. 97 del D Lgs 50/2016 e smi, per cui continua ad essere valida la regola che individua un’offerta come sospetta di anomalia, qualora sia per il prezzo sia per la componente tecnico-qualitativa, venga ad avere per risultante un coefficiente in valore che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile sia per il prezzo sia per la componente tecnico-qualitativa. La novità sostanziale, è quella per cui il calcolo dell’anomalia viene preso in considerazione soltanto se ci sono almeno più di tre offerte valide. Questo non esime comunque la Stazione Appaltante, di attuare comunque la verifica della congruità dell’offerta.
Per le gare da affidare mediante il criterio del prezzo più basso, il Decreto Legge 32/2019, prevede per l’individuazione dell’anomalie 2 strade diverse: a) quando il numero delle offerte sia pari o superiore a quindici (come indicato dal nuovo comma 2 dell’articolo 97 del D Lgs 50/2016 e smi) ovvero che le offerte siano inferiori a quindici (come indicato dal nuovo comma 2 bis dell’articolo 97 del D Lgs 50/2016 e smi) . In entrambi i casi con dei correttivi matematici si vanno a consolidare i concetti di media delle offerte valide a cui si attua il taglio delle ali del 10% delle offerte, aggiungendo alla media calcolata, la media del calcolo degli scarti. Tale calcolo è diversa a secondo dei casi suddetti. . Oltre ai procedimenti detti di individuazione della soglia di anomalia, la novità sostanziale è quella per cui il calcolo dell’anomalia viene preso in considerazione soltanto se ci sono almeno più di cinque offerte valide. (come indicato dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 97 del D Lgs 50/2016 e smi). Inoltre l’esclusione automatica delle offerte può essere attuata soltanto nei casi in cui la stessa è prevista nel bando di gara, nelle quali gli importi siano inferiori alla soglia comunitaria di 5.548.000 euro, ma soltanto quando il numero delle offerte è superiore alle 10 offerte. Per cui con il criterio del prezzo più basso per importi siano inferiori alla soglia comunitaria di 5.548.000 euro, l’esclusione automatica non è attuabile se le offerte sono meno di 10, e non può attuarsi il calcolo della soglia di anomalia se in numero delle offerte siano meno di cinque.

Leggi anche: NOVITA’SBLOCCA CANTIERI: in 34 punti le principali novità con il D.L. 18.4.19 n°32. o anche NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: come cambia il Subappalto.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here