martedì, Luglio 16, 2024

NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: le novità sul calcolo matematico dell’anomalia per le gare di appalto.

Il Decreto Sblocca Cantieri, in corso di promulgazione, prevede una totale revisione del comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., aggiungendo anche due commi 2 bis e 2 ter. Con questi, si è inteso modificare il calcolo matematico e la cognizione di individuazione della soglia di anomalia nelle gare di appalto. In particolare per le gare da espletare mediante il criterio del prezzo più basso sono previsti due casi:
A) la congruità delle offerte è  da valutare su un numero di offerte ammesse pari o superiore a 15;
il calcolo riguarda l’individuazione dele offerte anomale con un ribasso pari o superiore ad una soglia determinata e da calcolare come di seguito:
1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse;
2) esclusione del dieci per cento delle offerte;
3) le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
4) se nel 10% presenti una o più offerte di eguale valore sono anche esse da accantonare;
5) effettuare il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata;
6) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi;
7) il calcolo della somma del punto 6) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ed applicato applicato allo scarto medio aritmetico al punto 6);
B) Invece, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 abbiamo che il calcolo è il seguente:
1) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse;
2) con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;
3) le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare
4) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera1);
5) se il rapporto di cui alla lettera 4) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica1) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
6) se il rapporto di cui alla lettera 4) è pari o superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera 1) e dello scarto medio aritmetico di cui al punto4).
In ogni caso è stato inserito un comma 2 ter  al suddetto art. 97 che puntualizza che “ Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”.

Leggi anche: EDILIZIA: 7 modifiche sostanziali che saranno introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri. o anche SBLOCCA ITALIA: vediamo le principali semplificazioni in Edilizia

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here