martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE APPALTI: come cambiano i requisiti di partecipazione alle gare con lo Sblocca Cantieri.

In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri ovvero Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32. In questa terza puntata vediamo come cambia l’Art.47 (Requisiti di partecipazione) nel NUOVO CODICE APPALTI. In particolare, rispetto al testo originale, E’ stato totalmente riscritto il comma 2 che sostituisce totalmente il precedente comma 2 e che precisa che:
2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto“.
E’ stato introdotto un nuovo comma 2 bis, totalmente nuovo che è il seguente:
2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente“.

Leggi anche: NUOVO CODICE APPALTI: come cambiano i contratti sottosoglia con lo sblocca cantieri. o anche NUOVO CODICE APPALTI: come cambia la progettazione con lo sblocca cantieri.

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