martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE APPALTI: come cambia la progettazione con lo sblocca cantieri.

In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal Decreto sblocca cantieri , decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 al Nuovo Codice degli Appalti. In questa prima puntata vediamo come cambia l’Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi). In particolare sono stati totalmente riscritti i commi 3 bis e 5 che sostituiscono totalmente oi precedenti commi 3 bis e 5 e precisano che:
“3-bis. “I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo””.
5. “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3 nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all’articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”.
Sono stati altresì introdotti 2 commi 11 bis e 11 ter, totalmente nuovi che sono i seguentI:
11-bis. “Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento”.
11-ter. “Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio”.

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