martedì, Luglio 16, 2024

NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: anticipazione del 20% contrattuale anche per i servizi di ingegneria?

L’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto Sblocca cantieri, intervenendo in modifica il comma 18 dell’art. 35, , del dlgs n. 50/2016 dice che: “Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Facile dedurre che l’anticipazione del 20% da corrispondere entro i 15 giorni dall’inizio dei lavori o della prestazione. Con questo si è inteso estendere detta anticipazione anche ai servizi ed alle forniture rientranti nel termine prestazione. Anche per le prestazioni, e quindi per servizi è forniture valgono le regole delle garanzie da porre in essere da parte dell’esecutore, nonché delle modalità di recupero contabile di dette prestazioni.

Leggi anche: NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: in 34 punti le principali novità con il D.L. 18.4.19 n°32.

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