martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER:…. fare i giustificativi nelle offerte anomale.

Nella partecipazione alle gare d’appalto, spesso le anomalie delle offerte, se non giustificate adeguatamente, comportano l’esclusione del concorrente. Le giustificazioni, vanno prodotte secondo quanto previsto dall’articolo 97 del D. Lgs 50/2016 e smi.
La procedura prevede che la Stazione Appaltante richiede agli operatori economici la cui offerta è risultata anomala, dei chiarimenti sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, qualora questi costi o prezzo appaiano anormalmente bassi. La stessa, richiede per iscritto, la giustificazione di detti costi e prezzi, dando agli operatori economici un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, esclusivamente per iscritto, delle spiegazioni.
Gli operatori economici, devono fornire chiarimenti che possano avere un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Tali giustificativi possono essere richiesti sia nelle procedure di gara espletate mediante il prezzo più basso, ovvero nelle procedure di gara espletate mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel primo caso, sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, nel secondo caso sono anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In particolare i giustificativi devono rispondere ai seguenti quesiti:
a) l‘economia del processo di fabbricazione dei prodotti o delle metodologie di costruzione;
b) eventuali soluzioni tecniche alternative ovvero condizioni favorevoli di cui dispone l’operatore economico per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori.
Invece bisogna tener conto che:
• Non sono ammesse giustificazioni che possano riguardare i trattamenti salariali minimi delle maestranza;
• Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;
ed inoltre l’esclusione diventa certa qualora non si rispetti:
1. gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi;
2. gli obblighi in materia di subappalto, e precisamente del rispetto della soglia del 30% dell’importo dei lavori subappaltabili;
3. qualora gli oneri aziendali della sicurezza risultino essere insufficienti;
4. qualora siano indicati valori per il costo del personale, valori inferiore ai minimi salariali retributivi.

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