Nell’ambito dei contratti di appalto di lavori pubblici è vietato il subappalto a cascata. Per subappalto a cascata s’intende l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad altra impresa in sub affidamento.
Tale pratica, definita,talvolta, in modo sbrigativo come il subappalto del subappalto, è vietata per i lavori ai sensi dell’articolo 118 comma 9 del D. Lgs 163/06, nel quale si precisa, in modo esplicito che le lavorazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
Invece per le forniture e posa in opera di impianti e strutture speciali, il subappaltatore può ricorrere a installatori di propria fiducia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Tali lavorazioni possono riguardare le seguenti categorie di lavoro (ai sensi dell’articolo 170 c 2 del Dpr 207/2010):
- OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B – componenti per facciate continue;
E’ altresì importante evidenziare che l’appaltatore, ai sensi delle vigenti normative, deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i siano essi lavori, servizi o fornitura indicando l’oggetto del contratto, il nominativo dell’affidatario nonché l’importo del contratto
Vedi anche gli articoli :
“Categorie prevalenti e i requisiti per-richiedere i subappalti”
“ La regolamentazione del subappalto e della fornitura in opera”