martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: quali sono i Cantieri Temporanei e mobili?

Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa riguardante la sicurezza dei cantieri si applica ai cantieri temporanei o mobili prescrivendo le relative prescrizioni volte alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in essi impiegati.
Ma quali sono i cantieri temporanei e mobili? Sono tutti quelli riportati nell’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008
Ovvero i cantieri edili o di ingegneria civile. L’elenco è il seguente:
1. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento;
2. ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento –
3. di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali;
4. comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
5. le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
6. soltanto per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile:
7. gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati pe la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
8. gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati pe la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
A questo punto è lecito chiedersi, ma quali lavori non rientrano nei
1. attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi;
2. lavori relativi a impianti elettrici, a reti di distribuzione di gas, di acqua, a reti informatiche, impianti di condizionamento e di riscaldamento;
3. lavori svolti in mare;
4. lavoro minerario e in cava (l’elenco completo si trova all’art. 88).
Inoltre il “Decreto del Fare” un testo normativo orientato alla semplificazione delle attività lavorative ha sottratto ai cantieri temporanei e mobili anche le seguenti lavorazioni:
1. Impianti elettrici; ·
2. Reti informatiche ·
3. Impianti r reti gas, acqua ·
4. Impianti di condizionamento/ riscaldamento
5. “Piccoli lavori” di entità presunta non superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati a realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi (in assenza dei rischi particolari per la sicurezza e salute elencati, in particolare, nell’all. XI)

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